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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
e. la denominazione esatta di tutti i principi attivi contenuti nel prodotto fitosanitario e il loro tenore espresso in unità metriche;
f. la natura del preparato;
g. il numero federale d'omologazione del prodotto fitosanitario;
h. se del caso, il numero d'omologazione attribuito nel Paese d’origine.
5I dati relativi all’utilizzabilità del prodotto fitosanitario e le sue condizioni d’uso sono quelle del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Svizzera. Queste ultime sono indicate sul foglio illustrativo fornito dal servizio d'omologazione e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. In caso di modifica nell'utilizzabilità o nelle condizioni d'uso del prodotto di riferimento, le istruzioni per l'uso del foglietto illustrativo sono automaticamente modificate.
Art. 38 Stralcio dall’elenco
Il servizio d'omologazione decide lo stralcio di un prodotto fitosanitario dall’elenco se:
a. il prodotto non è più autorizzato nel Paese d’origine;
b. in Svizzera non è più autorizzato alcun prodotto fitosanitario che presenti proprietà determinanti analoghe.
Art. 39 Obbligo di annuncio
1Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 36 deve annunciarlo all’autorità competente entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.
2Il contenuto e la forma dell’annuncio sono disciplinati negli articoli 64, 65 e 66 dell’ordinanza del 18 maggio 200532 sui prodotti chimici (OPChim).
3L’obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti fitosanitari importati dai consumatori finali.
Sezione 6 Omologazione in situazione d'emergenza
Art. 40
1Il servizio d'omologazione può autorizzare prodotti fitosanitari in deroga alle sezioni 2–4 per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo.
2Può omologare prodotti fitosanitari se, in base a fatti e dati generalmente conosciuti, ritiene che essi adempiano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera e ed i, qualora si tratti di organismi, i requisiti di cui al capoverso 7 lettera b.
32 RS 813.11