Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 7 pagine
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Il modello dei sistemi di sicurezza è descritto nell'Allegato 2 OPE.
Capoverso 2
Definisce "zona 3" il resto del territorio svizzero fuori delle zone 1 e 2 di un impianto nucleare. La zone 3 è detta anche "zona discosta".
Nella zona 3, durante il passaggio di una nube radioattiva, anche nel caso di un incidente grave non sono attesi pericoli sostanziali per la popolazione. Qui, con ogni probabilità, non sono necessari provvedimenti per proteggere la popolazione durante il passaggio della nube radioattiva. Le eventuali misure da adottare saranno ordinate, conformemente alla OPE, dai servizi competenti dell'organizzazione di emergenza, senza pianificazione dettagliata. Come unica misura preventiva, nella zona 3 deve essere preparata la distribuzione di compresse allo iodio (art. 4 dell'ordinanza sulle compresse allo iodio).
Capoverso 3
Regola le competenze per l'attribuzione dei Comuni e delle parti di Comuni alle zone.
Articolo 4 Regolamentazione in deroga
Il modello di zone di cui all'art. 3 cpv. 1 è definito in base alle esigenze imposte dalle centrali nucleari. Per gli impianti nucleari con un potenziale di pericolo minore, è opportuna una regolamentazione diversa. È quindi possibile che si rinunci a una zona 2 e si definisca solamente una zona 1, di dimensioni ridotte rispetto al caso di una centrale nucleare (pr esempio la zona di pericolo speciale
PSI/ZWILAG, cfr. Allegato 3, alla fine).
Articolo 5 Fusioni di Comuni
In un prossimo futuro sono prevedibili fusioni di Comuni in tutti i Cantoni. Per mantenere aggiornata l'OPE, il Consiglio federale delega all'ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) il compito di adeguare, in caso di fusioni di Comuni, l'elenco dei Comuni contenuto nell'Allegato 3
Articoli da 6 a 12 Compiti
Definiscono i compiti degli organismi competenti. Se opportuno, sono suddivisi in compiti nella fase di preparazione / pianificazione e compiti in caso di evento.
Articolo 6 Compiti comuni
In alcuni Cantoni le questioni relative alla protezione della popolazione sono già oggi gestite e organizzate a livello intercomunale, cioè regionale. DI conseguenza viene qui introdotta la nozione di regione.
Articolo 7 Esercenti degli impianti nucleari
Per ragioni di comprensibilità, nell'OPE viene utilizzato il termine esercente d'impianto nucleare (Betreiber der Kernanlage) e non titolare dell'autorizzazione. Ciò corrisponde alla terminologia in uso negli ambienti specialistici e a quella utilizzata nella precedente ordinanza sulla protezione d'emergenza e nel "Konzept für den Notfallschutz in der Umgebung der Kernanlagen" della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC).
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