Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 7 pagine
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Su incarico dell'UFPP, i Cantoni trasmettono il preallarme agli organi direttivi di regioni e Comuni (art. 3 OAll).
Capoverso 3 lett. b
La messa in allarme della popolazione avviene sulla base di una richiesta in questo senso dell'UFPP o della centrale, se si tratta di un incidente con decorso rapido (art. 5 cpv. 2 e art. 6 OAll)
Articolo 12 Compiti dei Comuni
I compiti dei Comuni, sia per quanto riguarda le attività di preparazione che in caso di evento, sono definiti nei documenti di riferimento.
Articolo 13 Costi a carico degli esercenti degli impianti nucleari
L'attuale ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, risalente al 1983, disciplina negli articoli 26 e 27 chi deve sostenere i costi per i provvedimenti di protezione d'emergenza. Con l'entrata in vigore della LENu, il 1° febbraio 2005, queste disposizioni sono superate. La LENu disciplina, negli articoli 83 e 84, la riscossione di emolumenti (nonché la richiesta di rimborso delle spese) da parte di Confederazione e Cantoni e stabilisce quindi quali costi possono essere addossati agli esercenti degli impianti nucleari. La materia non deve quindi essere appositamente disciplinata nell'OPE.
Per quanto riguarda la Confederazione, l'art. 83 cvp. 1 LENu sancisce il principio che le autorità competenti riscuotono emolumenti dagli esercenti degli impianti nucleari e chiedono loro il rimborso di determinati esborsi. Per i Cantoni, l'art. 84 LENu contiene una disposizione analoga. Occorre tuttavia osservare che, in questo caso, si tratta di una "disposizione potestativa": spetta cioè ai Cantoni decidere se e in che misura intendono addossare agli esercenti degli impianti nucleari i costi che derivano loro, per esempio, per
- formazione e allestimento di documentazione
- esercitazioni degli organi direttivi e di intervento nel settore della protezione d'emergenza
- materiale di pronto intervento da predisporre per il settore protezione d'emergenza
- in relazione all'allestimento di sbarramenti all'interno e intorno alla zona 1:
- i costi di pianificazione,
- i costi per il materiale necessario nonché quelli per la formazione e le esercitazioni.
La questione dei costi a carico dei Cantoni è stato oggetto di controversie in seno al team di progetto. I Cantoni di ubicazione adottano già oggi prassi differenti e non hanno un atteggiamento unitario in merito alla regolamentazione da adottare nell'OPE. Lo spettro delle posizioni varia da un'elencazione dettagliata dei costi imputabili fino a una rinuncia al rimborso, tenuto conto dei notevoli contributi comunque versati dagli esercenti attraverso l'imposizione fiscale.
Dopo approfondite discussioni con i rappresentanti dei Cantoni in cui sono ubicate le centrali nucleari, è stato possibile accordarsi sulla formulazione del nuovo articolo 13. Questo articolo è stato voluto da alcuni Cantoni, dal momento che con l'art. 11 vengono loro attribuiti dei compiti; essi desideravano quindi che anche a livello di ordinanza, quindi nell'OPE, fosse sancita la possibilità di addossare agli esercenti degli impianti i costi da essi sostenuti. La formulazione del nuovo art. 13 OPE è in armonia con l'art. 84 LENu.
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