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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine
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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice delle obbligazioni5
Art. 331d cpv. 5
5 Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.
Art. 331e cpv. 5 e 6
5 Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Tale consenso è necessario anche se in seguito al prelievo anticipato per la proprietà di un’abitazione è costituito un pegno immobiliare. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.
6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122-124 del Codice civile6 (CC), l’articolo 280 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20087(CPC) e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza è considerato conformemente all’articolo 123 capoverso 2 CC9. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
5RS 220
6RS 210
7RS...; FF 2009 21
8 RS 831.42
9 RS 210