Progetto

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22a capoverso 1.

2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a. la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b. la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d’entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’intervallo, compreso l’interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data.

3 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22c Trasferimento della prestazione d’uscita. Riscatto

1 La prestazione d’uscita da trasferire viene prelevata presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente dall’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP27 e da quello nel regime sovraobbligatorio e assegnata presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto nella stessa proporzione all’avere nel regime obbligatorio e a quello nel regime sovraobbligatorio.

27 RS 831.40