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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine
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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)
Art. 22g Unione domestica registrata
In caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni concernenti il divorzio.
Art. 23
Abrogato
Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano annualmente tutti gli assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 24b
Abrogato
Art. 25a cpv. 1
1 In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122-124 CC30), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 LPP31 deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv. 3 CPC32).
30 RS 210
31 RS 831.40
32 RS ...; FF 2009 21