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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine

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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Art. 122

D. Previdenza1 I diritti alle prestazioni di un istituto di previdenza professionale professionale

acquisiti durante il matrimonio sono suddivisi in parti uguali in caso di I. Divisione

divorzio (compensazione della previdenza).

2 Il giudice rifiuta in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua.

3 Un coniuge può, in una convenzione sugli effetti del divorzio, rinunciare in tutto o in parte alla compensazione della previdenza, a condizione che resti garantita un’adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità.

Art. 123

II. Computo1 L’importo dei diritti alle prestazioni dell’istituto di previdenza professionale è calcolato sulla base della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio.

2 Per il computo è tenuto conto delle prestazioni d’uscita e di previdenza sotto forma di capitale ricevute da un coniuge durante il matrimonio.

Art. 124

III. Esecuzione1 La compensazione della previdenza viene eseguita sotto forma di prestazione d’uscita.

2 Se per la compensazione della previdenza non è possibile ricorrere ai fondi della previdenza professionale o se un tale ricorso si rivela inadeguato a causa delle esigenze previdenziali, il coniuge obbligato deve provvedere alla compensazione mediante un pagamento di capitali o il versamento di una rendita di mantenimento.

3 Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 831.42