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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine

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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

2. Codice di procedura civile del 19 dicembre 200810

Art. 281 cpv. 1

1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC11 (art. 122-124 CC in combinazione con gli art. 22-22e della legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio), stabilisce l’importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata.

3. Legge federale del 18 dicembre 198713 sul diritto internazionale privato

Art. 61

II. Diritto Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

applicabile

Art. 64 cpv. 1bis (nuovo)

1bisSe ai sensi del capoverso 1 non è competente alcun tribunale, per le azioni di completamento o modificazione di decisioni sulla suddivisione dei diritti alle prestazioni di un istituto di previdenza professionale sono competenti i tribunali svizzeri della sede di tale istituto. Un completamento è ammissibile soltanto se la decisione straniera non ha tenuto conto di un avere di previdenza.

10 RS…; FF 2009 21

11 RS 210

12 RS 831.42

13 RS 291