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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine

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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

2 Gli istituti di libero passaggio fissano la ripartizione della prestazione d’uscita sull’avere di vecchiaia e sull’avere nel regime sovraobbligatorio.

3 In caso di divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riscattare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riscattati vengono assegnati all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP e all’avere nel regime sovraobbligatorio, nella stessa proporzione applicata al momento del divorzio.

Art. 22d Rendita d’invalidità in corso

1 Nel caso di una rendita d’invalidità in corso, la prestazione d’uscita è calcolata sulla base del salario assicurato per la prestazione d’invalidità applicando per analogia gli articoli 15-17. Per il resto valgono le disposizioni degli articoli 22–22b.

2 L’istituto di previdenza ricalcola la rendita del coniuge debitore sulla base del proprio regolamento.

Art. 22e Rendita di vecchiaia in corso

1 Se al momento dell’istanza di divorzio viene percepita una rendita di vecchiaia, la prestazione d’uscita corrisponde al valore attuale regolamentare della rendita purché non superi il valore della prestazione d’uscita immediatamente prima dell’inizio della rendita.

2 Il valore attuale della rendita al momento dell’istanza di divorzio viene diviso in base alla proporzione tra la prestazione d’uscita al momento del matrimonio e quella al momento dell’inizio della rendita. Per il resto valgono le disposizioni degli articoli 22–22b.

3 L’istituto di previdenza ricalcola la rendita del coniuge debitore sulla base del proprio regolamento.

Art. 22f Conversione della prestazione d’uscita in una rendita

1 L’avente diritto può richiedere che la prestazione d’uscita secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC28 venga versata all’istituto collettore.

2 Su richiesta dell’avente diritto, tale prestazione d’uscita, compresi gli interessi, viene convertita in una rendita di vecchiaia. Questa rendita può essere ricevuta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP29.

3 L’istituto collettore calcola la rendita sulla base del proprio regolamento.

28 RS 210

29 RS 831.40