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Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 10 pagine
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Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)
l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per scritto. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.
2 L’istituto di previdenza non deve all’assicurato gli interessi sulla liquidazione in capitale finché quest’ultimo non presenta il consenso secondo il capoverso 1.
Art. 49 cpv. 2 n. 5a (nuovo)
2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:
5a. il consenso alla liquidazione di capitale (art. 37a),
Art. 60 cpv. 2 lett. f (nuova)
2 Esso è obbligato:
f. ad ammettere come assicurati facoltativi gli aventi diritto secondo l’articolo 22f LFLP20.
5. Legge del 17 dicembre 199321 sul libero passaggio
Art. 5 cpv. 3
3 Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato senza motivo fondato, l’avente diritto può rivolgersi al giudice civile. L’istituto di previdenza non deve all’assicurato gli interessi sul pagamento in contanti finché quest’ultimo non presenta il consenso.
Art. 21a Liquidazione parziale o liquidazione totale
1 In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b-53d LPP22.
20 RS 831.42
21 RS 831.42
22 RS 831.40