Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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diritto a una regolamentazione aggiuntiva solo in virtù delle lacune riscontrate nella decisione straniera. La questione dell’ordine pubblico si pone quindi soltanto indirettamente, visto che nel caso di una decisione incompatibile con l’ordine pubblico la rettifica non è dovuta alle lacune della decisione straniera, bensì all’impossibilità di riconoscere tale decisione. Una tale rettifica è possibile soltanto se da una valutazione complessiva della sentenza sulla base del diritto applicato risulta che le esigenze previdenziali di una delle parti non sono state considerate in alcun modo (ovvero né dal punto di vista del regime dei beni, né da quello dell’obbligo di mantenimento o da quello degli istituti di previdenza). Ciò è difficilmente ipotizzabile. Se per un’azione di completamento fosse sufficiente l’assenza di una suddivisione formale della previdenza ne conseguirebbe il rischio di dover svolgere un secondo processo in Svizzera in molti casi in cui esistono averi di previdenza svizzeri. Una tale situazione va evitata, tanto più che anche le sentenze di divorzio straniere (e le rispettive convenzioni) rappresentano un sistema equilibrato che non può essere scardinato mediante azioni di completamento.
In generale per l’azione di completamento sarà competente il foro secondo l’articolo 64 capoverso 1 LDIP. Tuttavia, sono possibili anche costellazioni diverse, in cui non è competente alcun foro svizzero perché non è soddisfatta nessuna delle condizioni poste dal capoverso. Per questi casi, nella LDIP viene introdotto un foro sussidiario collegato alla sede svizzera dell’istituto di previdenza interessato oppure, se sono interessati diversi istituti in Svizzera, a quella dell’istituto principalmente interessato dall’azione.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze estere sulla compensazione della previdenza, nella DTF 130 III 336 il Tribunale federale non ha considerato necessario specificare se tale riconoscimento si basa sull’articolo 65 LDIP (che non riporta espressamente gli effetti accessori) oppure esclusivamente sulle regole generali degli articoli 25 segg. LDIP (consid. 2.2). Nella maggior parte dei casi l’attuale dottrina parte dal presupposto dell’applicabilità dell’articolo 65 LDIP26, che dal punto di vista sistematico rappresenta una soluzione convincente. Infatti, se per la compensazione della previdenza sono giudicate applicabili le disposizioni sul divorzio e la separazione (art. 63 LDIP), ne consegue logicamente che questa sussunzione vale anche per le disposizioni sul riconoscimento (art. 65 LDIP). Del resto, un parallelismo tra il riconoscimento del divorzio e il riconoscimento degli effetti accessori è auspicabile anche sotto il profilo pratico. Con la menzione esplicita del più importante effetto accessorio del divorzio (la compensazione della previdenza) nell’articolo 64 LDIP, il legislatore conferma l’interpretazione più diffusa nella dottrina. Non è quindi necessario un adeguamento esplicito dell’articolo 65 LDIP. È inoltre opportuno tenere presente che anche gli altri ambiti giuridici separati menzionati e fatti salvi all’articolo 63 capoverso 2 LDIP sottostanno alle rispettive disposizioni speciali per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione.
26 Cfr. Andreas Bucher, Le couple en droit international privé, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. marg. 453.