Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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parallelismo tra forum e ius tiene conto dello stretto legame del diritto del divorzio con il diritto procedurale e rappresenta una semplificazione e un alleggerimento sia per i giudici sia per i ricorrenti. Inoltre, decadono i problemi di esecuzione nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, le ricerche dispendiose nonché le questioni di ordine pubblico.

Del resto, il rinvio al diritto nazionale straniero comune si è rivelato inadeguato (anche tenendo conto dei motivi e delle conseguenze accessorie del divorzio) nei casi, non rari, di matrimoni tra coniugi che hanno una cittadinanza straniera comune e che hanno vissuto in Svizzera fino alla partenza di uno dei coniugi subito prima del divorzio.

Neppure nella LDIP modificata viene trattata esplicitamente la questione della considerazione ed esecuzione dei diritti alle prestazioni di istituti di previdenza stranieri, che si pone per esempio quando i coniugi hanno vissuto all’estero ma hanno divorziato in Svizzera. Tuttavia, le disposizioni sulla compensazione della previdenza e l’articolo 125 capoverso 2 numero 8 CC permettono di tener conto delle aspettative nei confronti di istituti all’estero.

Art. 64 cpv. 1bis

Nell’ambito del riconoscimento di decisioni emanate all’estero non vengono contemplate le questioni che vanno al di là della semplice compensazione della previdenza. In particolare, anche per le decisioni estere è applicabile l’articolo 141 CC o, quando entrerà in vigore, l’articolo 280 CPC. Una convenzione dei coniugi omologata da un giudice straniero è quindi vincolante per un istituto di previdenza svizzero soltanto se quest’ultimo ha presentato un attestato sull’attuabilità della regolamentazione adottata. In mancanza di una domanda comune, deve poter essere applicata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice straniero; per tutto il resto è competente il tribunale delle assicurazioni sociali conformemente all’articolo 73 capoverso 1 LPP. Questa situazione giuridica, descritta in un parere dell’UFG23 e intanto anche confermata dal Tribunale federale (DTF 130 III 336, consid. 2.5) deriva dal fatto già menzionato che la sussunzione degli articoli 59 segg. LDIP vale soltanto per la compensazione della previdenza e non per il diritto alle prestazioni di un istituto di previdenza. Non è necessaria una formulazione esplicita da parte del legislatore.

In linea di principio, è il concreto statuto del divorzio a determinare se la decisione straniera è lacunosa e deve pertanto essere completata. Presumibilmente, nessun istituto straniero esegue una compensazione della previdenza paragonabile a quella svizzera. Ciononostante, è necessario verificare se il giudice straniero ha tenuto conto in qualche maniera dell’avere di previdenza in Svizzera, per esempio se una o entrambe le parti hanno presentato domande al riguardo e il giudice ha emesso una pertinente decisione oppure se si è tenuto conto in altro modo dell’avere di previdenza di uno dei coniugi. Per determinare se la decisione straniera è lacunosa non è quindi importante stabilire se è stata eseguita una suddivisione della

23 Cfr. «Die Teilung von Vorsorgeguthaben in der Schweiz im Zusammenhang mit ausländischen Scheidungsurteilen», pubblicazione dell’UFG del 28 marzo 2001, in ZBJV 2001, pagg. 493 segg. (versione francese: «Le partage des avoirs de prévoyance en Suisse en relation avec des jugements de divorce étrangers», in SJ 2001, pagg. 397 segg.).