Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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previdenza, ma soltanto verificare se tale decisione tiene conto dell’esistenza dell’avere di previdenza (complessivo).

La formulazione del nuovo articolo 64 capoverso 1bis AP-LDIP limita volutamente l’azione di completamento a un campo d’applicazione ristretto e chiaramente definito. Infatti, deve essere tenuto ampiamente conto del giudicato della decisione straniera (cfr. il divieto di un riesame nel merito di cui all’art. 27 cpv. 3 LDIP). Di conseguenza, un completamento deve essere possibile soltanto se il giudice straniero non ha disposto la suddivisione dei diritti previdenziali. Questo avviene soprattutto quando nessuno dei considerandi di diritto della decisione straniera si pronuncia espressamente sul rapporto di ripartizione di eventuali diritti alle prestazioni di istituti svizzeri di previdenza. Se per esempio nella procedura di divorzio straniera il convenuto richiede la suddivisione in parti uguali degli averi di previdenza in Svizzera, ma il giudice straniero dispone una suddivisione diversa, non è possibile ottenere in un secondo momento una suddivisione di tali averi nell’ambito di una decisione di completamento in Svizzera, o quantomeno non quando la decisione di divorzio emessa all’estero, compreso il rigetto della domanda concernente la previdenza, può essere in linea di principio riconosciuta. Nei limiti dell’ordine pubblico, una tale decisione va infatti rispettata, anche se il risultato finale è diverso rispetto a quanto risulterebbe dall’applicazione del diritto svizzero (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_220/2008 del 12 giugno 200824).

La formulazione proposta garantisce che anche nei rapporti internazionali venga tenuto conto dei principi dell’identità delle azioni. Anzitutto, l’oggetto litigioso è identico a quello di un procedimento precedente se il diritto controverso è definito precisamente nelle conclusioni (ovvero nel petitum) o nella sentenza. Tuttavia, questo criterio non è applicabile nel caso di diritti non concretamente specificati. In tal caso la dottrina si basa sostanzialmente su tre teorie. Una di queste (materiell-rechtliche Theorie) viene a ragione criticata perché viola il principio iura novit curia, dal momento che il giudice deve verificare sotto ogni aspetto se il diritto rivendicato sussiste o no. Sono quindi da favorire le altre due teorie (Antragstheorie e la più diffusa Theorie des Lebensvorganges), che possono essere considerate convergenti, perché la prima, pur basandosi soprattutto sulle conclusioni o sul dispositivo della sentenza, in caso di dubbi fa riferimento alla motivazione della conclusione o della sentenza e quindi all’interpretazione del (dato di) fatto alla base della decisione, analogamente alla seconda teoria25.

A causa dei diversi disciplinamenti in materia di previdenza vigenti nei singoli Stati, il trattamento di determinati averi da parte del giudice del divorzio si rivela spesso come una regolamentazione di diritti non concretamente specificati. Il concetto della previdenza può trovarsi in un regolamento tecnico sulla compensazione della previdenza, ma anche nell’ambito del regime dei beni o dell’obbligo di mantenimento. Per valutare se una decisione straniera è lacunosa non è quindi importante verificare se tale decisione prevede una suddivisione della previdenza, ma piuttosto soltanto se tiene conto dell’esistenza degli averi di previdenza (complessivi). Sarà compito di chi rivendica il completamento dell’azione dimostrare che tali averi non sono stati considerati, poiché l’attore può far valere il

24 Cfr. anche il pertinente commento critico di Andreas Bucher, in AJP 2009, pagg. 117 segg.

25 Per informazioni più dettagliate su questo argomento cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, ed. 8.A., Berna 2006, pag. 214 seg.