Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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2.5 Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 15 cpv. 1 lett. c

Conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera b LPP, l’«avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato» rientra nell’avere di vecchiaia LPP. La legge non specifica se per «istituti precedenti» s’intendono anche gli istituti interessati dai versamenti nell’ambito della compensazione della previdenza. La questione è stata ora risolta menzionando esplicitamente queste somme nell’elenco degli averi che compongono l’avere di vecchiaia LPP. Analogamente alla procedura secondo la lettera b, anche in caso di versamento nell’ambito della compensazione della previdenza, previsto dalla lettera c, l’avere che presso l’istituto di previdenza precedente faceva parte dell’avere di vecchiaia LPP dovrà essere assegnato all’avere di vecchiaia LPP anche presso il nuovo istituto. Gli altri versamenti sottostanno alle regole vigenti per la previdenza più estesa.

Art. 30c cpv. 5 e 6

Se la realizzazione della proprietà di un’abitazione finanziata con fondi di previdenza provoca perdite, ne possono conseguire perdite (o almeno rischi) anche per la previdenza professionale. Il legislatore ha accettato consapevolmente questo trasferimento di rischi sul singolo (DTF 132 V 332, consid. 4.1 e 4.3.2). Dal momento che la riduzione delle future prestazioni di previdenza riguarda anche il coniuge dell’assicurato, la legge sancisce che un prelievo anticipato è possibile soltanto se il coniuge acconsente per scritto.

Un proprietario può costituire altri pegni immobiliari anche dopo un prelievo anticipato. Anche questa è stata una decisione consapevole del legislatore, per permettere di coprire eventuali bisogni finanziari successivi (p.es. per una grande riparazione della proprietà). Tuttavia, in tal modo possono aumentare i rischi per i fondi di previdenza investiti nella proprietà di un’abitazione. È ad esempio possibile che per l’acquisto di una proprietà d’abitazione ad uso proprio del valore di 500 000 franchi vengano prelevati anticipatamente dai fondi previdenziali 200 000 franchi (che poi sono considerati mezzi finanziari propri) e che allo stesso tempo venga acceso un mutuo ipotecario pari a 300 000 franchi. Successivamente, potrebbe essere acceso un nuovo mutuo di 100 000 franchi. Visto che in questo modo la somma dei pegni immobiliari (fr. 400 000.-) insieme al prelievo anticipato nell’ambito della PPA (fr. 200 000.-) supera il valore dell’immobile (fr. 500 000.-), al momento di una vendita successiva della proprietà la restituzione all’istituto di previdenza dei fondi previdenziali investiti non è più garantita.

Per minimizzare questo rischio, il capoverso 5 prevede il consenso del coniuge o del partner registrato alla costituzione di un pegno immobiliare, se la proprietà gravata di ipoteca è stata finanziata con i fondi della previdenza professionale. Il Consiglio federale intende evitare che la costituzione di pegni immobiliari al di fuori di un prelievo anticipato nell’ambito della PPA necessiti del consenso del coniuge. Resta quindi applicabile l’attuale articolo 169 capoverso 1 CC, in base al quale il consenso del coniuge è necessario soltanto in caso di alienazione della proprietà oppure di altri