Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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D’altro canto, viene sollevata la critica che la verifica d’ufficio non è più effettuata quando le parti in causa sono rappresentate da avvocati. In questi casi, infatti, i giudici omologano anche convenzioni sugli effetti del divorzio contrarie alla legge, che vanno praticamente sempre a scapito delle donne che hanno svolto (e svolgono) compiti di assistenza dei figli e che quindi non dispongono della previdenza professionale oppure dispongono soltanto di una previdenza esigua8.

1.2.4 La situazione precaria delle cosiddette vedove divorziate

In base al diritto vigente (art. 122 cpv. 1 CC) la divisione della prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio viene effettuata soltanto se per nessuno dei coniugi è sopraggiunto un caso d’assicurazione. È quindi escluso l’accesso a fondi di previdenza dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 22b cpv. 1 LFLP). Se al momento del divorzio il coniuge debitore è già pensionato oppure invalido, ai fini della compensazione della previdenza può essere preso in considerazione soltanto il patrimonio restante. Se un tale patrimonio non è disponibile, il coniuge avente diritto (nella maggior parte dei casi la moglie) deve accontentarsi di una rendita di mantenimento, finanziata con la rendita del marito.

Per la donna questa soluzione è accettabile finché l’ex marito è in vita. Tuttavia, la sua situazione può precipitare drammaticamente se questi muore e di conseguenza si estingue l’obbligo di mantenimento (art. 130 cpv. 1 CC). In questo caso, può succedere che riceva soltanto una rendita vedovile secondo quanto previsto dall’articolo 19 LPP (cfr. sentenza del Tribunale federale B 112/05 del 22 dicembre 20069). La vedova divorziata è quindi notevolmente svantaggiata rispetto alla vedova vera e propria, che può anche far valere il diritto alle prestazioni dell’istituto di previdenza nel regime sovraobbligatorio. Questa disparità è ancora più evidente quando i fondi di previdenza di cui la vedova vera e propria beneficia sono stati accumulati nel periodo in cui il deceduto era ancora sposato con la cosiddetta vedova divorziata.

Le lacune del sistema previdenziale, a seconda che il divorzio avvenga prima o dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza, insieme alla mancata tutela delle donne divorziate dopo la morte dell’ex marito, non sono passate inosservate nemmeno in Parlamento, come dimostrano i diversi interventi depositati10. Tali lacune hanno infine portato all’iniziativa parlamentare 07.454 Hubmann «Convenzione di divorzio dopo l’insorgenza di un caso di previdenza: modifica dell’articolo 124 CC», cui il 16 gennaio 2009 la competente Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso all’unanimità di dare seguito. Il 17 agosto 2009 ha aderito anche la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

8 Cfr. Baumann/Lauterburg, op. cit.

9 Nel caso concreto, prima del decesso dell’ex marito, la donna riceveva un contributo di mantenimento pari a 3 500 franchi. Dopo la sua morte, tale contributo è stato sostituito da una prestazione per i superstiti dell’istituto di previdenza pari a 367 franchi.

10 Interpellanza 07.3134 Hubmann «Vedove divorziate condannate alla povertà?»; postulato 07.3135 Hubmann «Lacune nel sistema previdenziale per le donne divorziate che rimangono vedove».