Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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1.2.5 Garanzia della previdenza
Dalla compensazione della previdenza dovrebbe idealmente conseguire che i fondi di previdenza a disposizione di uno dei coniugi fino al momento del divorzio siano poi messi a disposizione dell’altro coniuge nella stessa quantità e qualità. Tuttavia, spesso questo obiettivo non viene raggiunto oppure è raggiunto soltanto in parte. Attualmente, per esempio, non esiste la possibilità di trasferire nel circuito previdenziale l’indennità adeguata dovuta secondo l’articolo 124 CC, se questa proviene da fondi liberi (DTF 132 III 145). Resta riservato il caso in cui il coniuge beneficiario ha anche diritto al riscatto, se per esempio aumenta il proprio grado di occupazione dopo il divorzio. Aumenta quindi il rischio che con l’avanzare dell’età o anche in caso di invalidità questi fondi si esauriscano.
Allo stesso modo, lo scopo di previdenza rischia di essere pregiudicato se nell’ambito della compensazione della previdenza secondo l’articolo 122 CC dei fondi provenienti dalla previdenza professionale obbligatoria (avere di vecchiaia) vengono assegnati alla previdenza più estesa11. In particolare, in questo modo non è più garantito che in un istituto di previdenza venga applicato a tali fondi il saggio minimo d’interesse (art. 15 LPP) e che dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza questi vengano convertiti in una rendita alle condizioni previste dalla legge (DTF 132 V 278).
La garanzia della previdenza è ancora più precaria quando i fondi previdenziali vengono utilizzati per la promozione della proprietà d’abitazioni. Anche se in questo caso il coniuge dell’assicurato deve dare il proprio consenso (art. 30c cpv. 5 LPP e art. 331e cpv. 5 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]), come per un pagamento in contanti (art. 5 cpv. 2 LFLP), è inevitabile che l’immobile acquistato con i fondi di previdenza venga gravato di (ulteriori) ipoteche. Nel caso di una successiva realizzazione forzata, questo può portare alla perdita non soltanto dell’immobile, ma anche di una parte della previdenza professionale (DTF 132 V 332).
La situazione si rivela problematica anche nel caso di liquidazioni in capitale. Infatti, secondo l’articolo 37 capoverso 2 LPP, l’assicurato può anche chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli sia versato come liquidazione in capitale. Se è previsto dal regolamento dell’istituto di previdenza, addirittura tutto l’avere di vecchiaia può essere percepito sotto forma di liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 4 lett. a LPP). Mentre nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria il coniuge deve acconsentire alla liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 5 LPP), per la previdenza professionale più estesa e gli istituti di libero passaggio non è necessario che sia soddisfatta tale condizione. Il Tribunale federale non considera questo dato
11 Interrogazione 04.1028 Rechsteiner Rudolf «Patrimonio di previdenza LPP in caso di divorzio. Ripartizione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria»; mozione 04.3331 Rechsteiner Rudolf «Certificati della previdenza professionale: distinzione tra le prestazioni dovute all’assiscurato nella previdenza obbligatoria e in quella sovraobbligatoria». Il Consiglio nazionale ha respinto questa mozione in seguito alla risposta del Consiglio federale, secondo cui la questione andava valutata e coordinata in relazione con l’iniziativa parlamentare 04.409 Sommaruga Carlo «Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna nelle prestazioni d’uscita LPP». Nel frattempo è stata depositata un’altra mozione sull’argomento: cfr. mozione 08.3956 Humbel Ruth «Previdenza professionale. Equa ripartizione della prestazione d’uscita in caso di divorzio». Tenendo conto dei lavori di revisione già in corso nell’ambito della compensazione della previdenza, il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.