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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Capitolo 3: Misure per prevenire possibili reati
Art. 29 Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta
1 Su richiesta delle autorità federali di perseguimento penale di cui all’articolo 59 o di autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 86 nonché nel Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 87, persone, veicoli, natanti, container e aeromobili ai fini di una sorveglianza discreta.
2 La segnalazione di persone è ammessa soltanto se:
a. esistono indizi concreti che la persona interessata stia pianificando o commettendo reati di particolare gravità; o
b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati di particolare gravità.
3 È consentito segnalare i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta, soltanto se esistono indizi concreti di un collegamento con reati di particolare gravità.
4 Per reati di particolare gravità ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono i reati contemplati dall’articolo 286 capoverso 2 CPP16.
Art. 30 Scambio d’informazioni con privati
Per prevenire reati, fedpol può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
Art. 31 Contatto con gli autori di minacce
1 Se esistono motivi concreti per ritenere che una determinata persona commetterà un reato nei confronti di una persona o di un edificio da proteggere conformemente all’articolo 5, l’autorità competente per la protezione può recarsi nel luogo di soggiorno di tale persona, menzionare il suo comportamento e avvertirla delle conseguenze di eventuali reati.
Art. 32 Sequestro di oggetti pericolosi
Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all’articolo 28a della legge del 20 giugno 199717 sulle armi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i compiti di cui alla presente legge.
16 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum); attualmente art. 4 cpv. 2 della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata.
17 RS 514.54