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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Capitolo 2: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 24 Divieto d’entrata
Fedpol può vietare l’entrata a uno straniero che, in relazione a manifestazioni sportive, ha violato o minaccia l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero.
Art. 25 Divieto limitato di lasciare la Svizzera
1 Si può vietare a una persona di lasciare la Svizzera per un periodo determinato al fine di recarsi in un Paese determinato se:
a. è oggetto di un divieto di accedere a un’area determinata perché è provato che
in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; e
b. in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti
violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.
2 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non oggetto di un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.
3 Fedpol pronuncia il divieto limitato di lasciare la Svizzera. I Cantoni e il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta possono presentare le relative richieste.
4 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva e fino a un giorno dopo la sua conclusione.
5 Fedpol può autorizzare eccezioni al divieto limitato di lasciare la Svizzera, se la persona interessata fa valere motivi importanti per recarsi nel Paese di destinazione.
Art. 26 Età minima
Le misure di cui agli articoli 24 e 25 possono essere pronunciate soltanto contro persone che hanno compiuto i 12 anni.
Art. 27 Effetto sospensivo
Un ricorso contro le misure di cui agli articoli 24 e 25 ha effetto sospensivo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
Art. 28 Segnalazione
Il divieto d’entrata e il divieto limitato di lasciare la Svizzera sono segnalati nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 86).