Progetto

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Titolo quinto: Cooperazione di polizia

Capitolo 1: Cooperazione di polizia in generale

Sezione 1: Forme e strumenti della cooperazione

Art. 33 Forme della cooperazione

1 Per adempiere i compiti di cui alla presente legge, fedpol coopera con autorità nazionali ed estere e con organi internazionali, che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria.

2 Tale cooperazione comprende:

a. l’assistenza di polizia semplice che consiste nello scambio di personale e materiale nonché di informazioni non relative a persone;

b. l’assistenza di polizia standard che consiste nell’esecuzione di misure di polizia che possono essere richieste ed eseguite dalla polizia in modo indipendente in virtù della presente legge, del CPP18 o di accordi internazionali;

c. l’assistenza informativa di polizia che consiste nello scambio, di caso in caso, di dati personali nonché di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (denominati qui di seguito informazioni relative a persone).

Art. 34 Uffici di cooperazione

Il Consiglio federale può istituire e gestire, in collaborazione con i Cantoni, dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con gli Stati limitrofi della Svizzera.

Art. 35 Addetti di polizia

1 Fedpol nomina addetti di polizia che, presso determinate rappresentanze svizzere all’estero o organizzazioni internazionali, assistono le autorità di perseguimento penale nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di competenza della Confederazione e dei Cantoni. Essi cooperano, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e degli Stati terzi coinvolti.

2 Gli addetti di polizia possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini finalizzate al perseguimento di crimini e delitti per cui la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria. Essi assistono inoltre le rappresentanze svizzere nelle questioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto concerne la protezione delle informazioni e dei dati.

3 Gli addetti di polizia rappresentano nello Stato ospitante gli interessi del DFGP e delle autorità svizzere di polizia e di perseguimento penale.

4 Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell’intervento.

18 FF 2007 6327 (testo sottoposto a referendum)