Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Specialisti dell’Amministrazione federale e del mondo accademico, riuniti in cinque sottogruppi di progetto interdipartimentali, hanno elaborato delle proposte normative in collaborazione con le segreterie della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). I cinque sottogruppi erano rispettivamente incentrati sul diritto federale in materia di polizia in generale, sull’assistenza amministrativa in materia di polizia nonché sui campi d’applicazione, nuovi sotto il profilo sostanziale, della protezione extraprocedurale dei testimoni, del ricorso a società di sicurezza e della ricerca di informazioni da parte degli Uffici centrali di polizia giudiziaria. fedpol, cui compete la direzione del progetto, ha successivamente provveduto a tramutare dette proposte nel presente avamprogetto.

1.4 Piano normativo

La ripartizione sistematica dei temi da disciplinare, sebbene offra un notevole margine di discrezionalità, deve esser compiuta aspirando il più possibile all’unità della materia.12

Le autorità federali che svolgono compiti di polizia si differenziano dalle autorità dell’amministrazione generale della Confederazione, innanzitutto per via del proprio potere di adottare misure di polizia e d’impiegare la coercizione di polizia. Nel quadro della succitata prima tappa della revisione del diritto federale in materia di polizia, il legislatore ha pertanto raggruppato le competenze di tutte le autorità federali in questione nella LCoe, la legge che disciplina in modo esaustivo le modalità relative alla coercizione di polizia e alle misure di polizia a cui dette autorità possono fare ricorso.

Per volontà del legislatore, sono state assoggettate alla LCoe, in qualità di servizi federali investiti di poteri coercitivi, le seguenti autorità:

- l’Ufficio federale di polizia (fedpol) del DFGP;

- il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) del DFF;

- il Comando della sicurezza militare (sic mil) del DDPS; e

- la polizia aerea del DATEC.13

La LCoe obbliga non solo le autorità federali soggette al suo campo di applicazione, ma anche le autorità cantonali a rispettare le modalità, disciplinate nella stessa legge, relative alla coercizione e alle misure di polizia, qualora tali autorità intervengano per adempiere compiti rientranti nell’ambito di competenza della Confederazione. Questo aspetto «trasversale» della LCoe comprende tuttavia esclusivamente i poteri di polizia e le modalità delle misure e non concerne quindi i compiti di polizia delle autorità summenzionate, sanciti tuttora da leggi speciali.

Attualmente l’ampia varietà di compiti che incombono a fedpol è disciplinata in una moltitudine complessa di atti normativi e di singole disposizioni che richiede urgentemente un raggruppamento in termini di sistematica giuridica. Questi compiti, che

12 Cfr. Gesetzgebungsleitfaden des Bundesamtes für Justiz, 3° ed., 2007, pag. 276, n. 725 «Einheit der Materie».

13 La polizia ferroviaria non è considerata un organo di polizia in senso stretto. La legge federale del 18 febbraio 1878 sulla polizia delle strade ferrate (RS 742.147.1) non le conferisce infatti alcun potere di polizia effettivo.