Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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d’informazione s’intendono i settori che trattano informazioni in relazione a minacce di matrice politico-ideologica che interessano le istituzioni portanti della Svizzera.3
fedpol ha invece mantenuto i compiti e le misure di polizia amministrativa e degli stranieri. Il trasferimento il 1° gennaio 2009 delle unità di informazioni del SAP ha prodotto una separazione a livello organizzativo tra compiti generali di polizia di competenza federale e compiti dei servizi d’informazione di competenza federale. Alla luce di tale separazione, fedpol si presenta oggi come un organo che assolve esclusivamente compiti di polizia.
Nella sua risposta del 29 settembre 2006 all’interpellanza del consigliere nazionale Boris Banga4, il Consiglio federale ha spiegato al Parlamento la propria intenzione di avviare una revisione a tappe del diritto federale in materia di polizia per far fronte alla frammentazione, dettata da ragioni storiche, della legislazione federale in materia di polizia e per armonizzare la confusa normativa inerente ai compiti generali di polizia di competenza federale a seguito della concentrazione di tali compiti in seno alle nuove strutture di fedpol. Il Consiglio federale ha inoltre affermato che intende anche precisare adeguatamente le competenze d’intervento di tutti gli organi federali che svolgono compiti di polizia.
Nella prima tappa, giunta intanto a conclusione, di questa revisione graduale, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali alcune leggi, entrate nel frattempo in vigore, ossia la legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364), la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) nonché la LSIS. Tuttavia, se si prescinde dall’adozione di questi nuovi atti normativi aventi tutti rango di legge speciale, il diritto federale in materia di polizia, che si basa sulla LUC, la LMSI o la legge sui profili del DNA nonché su un notevole numero di disposizioni, come quelle contenute nel terzo libro del CP, risulta invariato rispetto a prima del 1999.
1.2 Incarico
Nella propria risposta alla già citata interpellanza Banga, il Consiglio federale ha spiegato che, nella seconda tappa della revisione graduale, intende fornire ai cittadini e ai membri delle forze di polizia una legislazione in materia di polizia comprensibile e trasparente che disciplini esclusivamente le attività degli organi di polizia della Confederazione senza intaccare, quindi, la sovranità cantonale in materia di polizia.
Il Consiglio federale ha inoltre ricordato nel messaggio relativo al Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)5 e nei messaggi concernenti la
3 Cfr. il n. 3.2.4 lettera c del rapporto del Consiglio federale «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata» del 9 giugno 2006, in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005; FF 2006 5239.
4 06.3285 – Interpellanza Boris Banga del 21.6.2007. Sicurezza interna: ordinamento costituzionale e ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel diritto in materia di polizia.
5 FF 2006 1051