Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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1.5 Novità principali
L’avamprogetto, oltre ad apportare adeguamenti preminentemente formali, raggruppando le basi legali conformemente al piano normativo di cui al numero 1.4 (uniformità terminologica, sistematica ecc.), contiene anche nuove disposizioni che completano, integrandola, l’attuale legislazione federale in materia di polizia. La tabella allegata al presente rapporto esplicativo riporta sia le disposizioni basate sul diritto vigente, evidenziando in quale misura esse siano state da esso mutuate, sia le nuove disposizioni (cfr. tabella delle concordanze in allegato).
1.5.1 Rassegna dei nuovi ambiti normativi
- Regolamentazione dettagliata dei compiti di polizia giudiziaria (titolo terzo):
Nei compiti di polizia giudiziaria di fedpol attualmente disciplinati dalla LUC rientrano tutti i compiti che fedpol adempie in modo autonomo, e non in qualità di polizia giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali in corso, quindi senza la vigilanza tecnica del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tali compiti comprendono tutte le attività di coordinamento, analisi e d’inchiesta che sono connesse con il trattamento di informazioni e che sono svolte da fedpol in adempimento della propria funzione di ufficio centrale incaricato d’individuare i fenomeni complessi e transfrontalieri della criminalità organizzata e della criminalità economica. I compiti includono inoltre l’osservazione in ambito di polizia (art. 13) e l’impiego di persone come fonti d’informazione (art. 14-17), disciplinati in modo esplicito nella nuova legge. La regolamentazione dei metodi di ricerca di informazioni risponde a una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, la quale esigeva che questa forma qualificata d’impiego venisse disciplinata concretamente all’interno di una legge.14
- Misure per prevenire possibili reati (misure di polizia amministrativa; titolo
quarto): fedpol può adottare nel quadro delle proprie competenze singole misure finalizzate alla prevenzione dei reati. Queste misure sono raggruppate nel quarto titolo insieme alle misure di polizia amministrativa contro la propaganda violenta e la tifoseria violenta, riprese dalla LMSI e sono completate in quanto richiedono un intervento immediato della polizia che non può essere garantito tempestivamente dagli altri organi di polizia.
- Principi della cooperazione di polizia con autorità nazionali ed estere (coope-
razione di polizia; titolo quinto): Benché la cooperazione tra fedpol e le autorità nazionali ed estere sia oggetto di diverse disposizioni speciali federali, finora essa non è stata ancora disciplinata dettagliatamente nella legislazione federale. Analogamente all’assistenza giudiziaria, anche alcune forme di cooperazione di polizia implicano ingerenze nei diritti fondamentali. Tuttavia, a differenza dell’assistenza giudiziaria, esse sono finalizzate a una collaborazione informale tra autorità di polizia e non a fornire sostegno diretto a procedimenti in corso.
14 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale «Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione» del 5 settembre 2007, FF 2008 1756, raccomandazione 1.