Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Oggi i dati trattati in tutti questi processi sono per lo più rilevati elettronicamente e sempre più spesso vengono anche collegati online. L’utilizzo delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione è certamente vantaggioso ai fini di una gestione efficiente, economica e utile ai cittadini dell’attività amministrativa, ma non agevola la protezione di una persona minacciata. Gli esempi di sviluppi recenti, riportati di seguito, chiariscono quanto sarà difficile in futuro assegnare a una persona un nuovo domicilio in Svizzera senza cambiarne il nome e gli altri dati che consentono di identificarla, in modo che chi la minaccia non possa più rintracciarla facendo ricerche presso le autorità, con o senza autorizzazione.

- Armonizzazione dei registri

Oggi i registri di persone a livello comunale, cantonale e federale attribuiscono numeri personali individualmente e non in modo coordinato. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull’armonizzazione dei registri, LarRa; RS 431.02), che mira anche a semplificare lo scambio di dati regolamentato per legge tra i registri ufficiali di persone della Confederazione e dei Cantoni. L’articolo 2 capoverso 1 della legge prevede inoltre che il nuovo numero di assicurato, che sostituirà l’attuale numero AVS, sia inserito come caratteristica univoca nei registri di persone indicati dalla LarRa a livello federale, cantonale e comunale (cfr. sotto). In questo modo si semplificano i processi di comunicazione dei dati tra i registri ufficiali di persone.

- Numero AVS come caratteristica d’identificazione

A partire dal 1° luglio 2008, gli organi esecutivi del primo pilastro (AVS, AI e regime delle indennità di perdita di guadagno IPG) utilizzano il nuovo numero AVS a 13 cifre. Il nuovo numero di assicurato AVS è stato introdotto per evitare conti doppi o tripli nel campo dell’assicurazione sociale. Esso è totalmente anonimo, assegnato in modo univoco a una persona, viene attribuito il prima possibile e non cambia per tutta la vita. Il nuovo numero viene utilizzato, oltre che dall’AVS e dall’AI, anche da altre assicurazioni sociali e organizzazioni (p es. le casse malati per l’emissione della tessera d’assicurato, cfr. più avanti).

- Nuova tessera d’assicurato

Col progetto e-health si mira ad agevolare l’interconnessione elettronica degli operatori del settore sanitario. La caratteristica fondamentale è la nuova tessera d’assicurato. Gli assicurati devono esibire la tessera per ricevere prestazioni negli studi medici, negli ospedali e nelle farmacie e ottenerne il rimborso da parte delle casse malati. L’ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) stabilisce che il nuovo numero di assicurato AVS sia stampato come informazione visibile sulla tessera e sia memorizzato elettronicamente nel microprocessore. L’emissione della tessera d’assicurato da parte delle casse malati è prevista per il 1° gennaio 2010.

- Infostar

Infostar è il nuovo registro dello stato civile completamente informatizzato per tutto il territorio svizzero. In Infostar sono registrati tutti i cittadini svizzeri e anche gli stranieri a partire dal momento in cui si verifica un evento rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro (matrimonio, nascita di un figlio ecc.). L’interconnessione e la condivisione dei dati in Infostar significano che i dati, una volta conclusa formalmente la registrazione, sono immediatamente consul-