Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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volgersi di volta in volta al servizio specializzato federale (cfr. più avanti) per ottenere consulenza e sostegno.
- Procedura per l’ammissione nel programma di protezione dei testimoni e sua
conclusione, compresi i criteri di ammissione (capitolo 2)
La richiesta e la concessione della protezione dei testimoni, la relativa decisione e la conclusione sono disciplinate in modo specifico. L’avamprogetto attribuisce la facoltà di decidere sull’ammissione in un programma di protezione dei testimoni al direttore dell’Ufficio federale di polizia. È essenziale il consenso del testimone, che viene inserito nel programma solo dopo aver sottoscritto un accordo. Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa97.
- Cooperazione con servizi pubblici e con privati (capitolo 2)
Si tratta di introdurre norme su autorizzazioni e obblighi, a sostegno del Servizio di protezione dei testimoni, in particolare:
- blocco della comunicazione di dati e comunicazione di tentativi fatti per rintracciare e spiare una persona;
- possibilità di creare un’identità temporanea fittizia. A tal fine si devono poter creare documenti e dati veri col nuovo nome;
- aspetti concernenti il diritto di soggiorno;
- protezione dei testimoni nel quadro dell’esecuzione delle pene e in relazione ad altre misure privative della libertà.
- Diritti e doveri della persona da proteggere e disciplinamento della sua rag-
giungibilità nelle relazioni giuridiche (capitolo 2)
Non è consentito pregiudicare la posizione giuridica di terzi, come i creditori privati e pubblici, a causa delle misure di protezione dei testimoni. D’altra parte, anche la persona protetta deve poter far valere le proprie pretese senza che ciò metta a rischio la sua protezione. All’estero, i Servizi di protezione dei testimoni svolgono in quest’ambito un’importante funzione di mediazione. L’avamprogetto contiene norme sulla raggiungibilità della persona da proteggere nelle relazioni giuridiche e per l’esercizio delle sue pretese.
Per quanto concerne le prestazioni fornite alla persona da proteggere (p. es. per il suo sostentamento fino alla ripresa di un’attività lucrativa), vale il principio secondo cui, la persona non deve essere posta in condizioni migliori rispetto a prima dell’inserimento nel programma. La legge disciplina lo scopo e la misura di tali prestazioni.
- Creazione di un Servizio di protezione dei testimoni e disciplinamento dei suoi
compiti e delle sue competenze (capitolo 3)
L’avamprogetto attribuisce la competenza di svolgere i programmi di protezione per testimoni di procedimenti federali, cantonali e esteri a un Servizio centrale di protezione dei testimoni. Si tratta dell’unica soluzione idonea alla luce del numero relativamente contenuto di casi di protezione di testimoni, della necessaria collaborazione intercantonale e spesso anche internazionale, come pure
97 PA, RS 172.021.