Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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oneroso (p. es. battesimo con i nomi di tutti i partecipanti pubblicati online da una parrocchia).

Per quanto concerne le esigenze della protezione dei testimoni, il rischio di rivelare non intenzionalmente un’informazione in Internet può essere ridotto di molto se una persona gravemente minacciata non usa più il proprio nome precedente.

2.3 La nuova normativa proposta

Con l’avamprogetto si intendono porre le basi per svolgere programmi di protezione dei testimoni e creare le norme su compiti e competenze necessari ai servizi che operano nell’ambito della protezione dei testimoni, introducendo così la sicurezza giuridica.

Se si considera il contenuto, la materia potrebbe essere integrata come compito di polizia di sicurezza e al contempo di supporto alle indagini nella programmata nuova legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (nel secondo titolo concernente i compiti di polizia di sicurezza). Tuttavia, poiché la protezione extraprocedurale dei testimoni costituisce una materia di regolamentazione autonoma e compiuta, funzionale anche all’applicazione del diritto internazionale, e dato che il suo campo di applicazione concerne le persone che collaborano nel quadro di un procedimento penale della Confederazione o dei Cantoni, l’avamprogetto è stato elaborato come testo a se stante. Inoltre, in vari interventi parlamentari e anche con una petizione è stata ripetutamente invocata una ratifica quanto più rapida possibile della Convenzione del Consiglio d’Europa96.

Dopo aver valutato i risultati di entrambe le consultazioni, il Consiglio federale potrà decidere in via definitiva se la protezione extraprocedurale dei testimoni debba essere integrata nella legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (più precisamente nel capitolo 2 concernente i compiti di polizia di sicurezza) o debba essere inviata alle Camere federali come legge speciale autonoma.

La nuova normativa affronta i seguenti punti principali:

- Oggetto e campo d’applicazione (capitolo 1)

Conformemente all’avamprogetto, coloro che possono beneficiare di un programma di protezione dei testimoni sono persone che, a causa della loro deposizione o della loro disponibilità a deporre su reati gravi a livello federale o cantonale, possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio se senza le informazioni che forniscono il perseguimento penale sarebbe molto più difficoltoso.

Tale definizione precisa va considerata nell’ottica del principio della proporzionalità: l’importanza di una deposizione deve giustificare il dispendio e i costi di un programma di protezione e in particolare anche le limitazioni, in parte considerevoli, a cui la persona interessata sarà soggetta per il resto della sua vita. Se una persona non viene inserita in un programma di protezione dei testimoni della Confederazione, e, malgrado abbia rinunciato a deporre, è comunque minacciata, subentrano, come finora, le competenze cantonali a tutela delle persone minacciate, conformemente alla sovranità cantonale in materia di polizia. In questo caso l’avamprogetto prevede tuttavia che i Cantoni possano ri-

96 Cfr. sopra n. 1.1.4.