Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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2.1.3 Delimitazione dalla normativa relativa ai pentiti

Bisogna distinguere la nozione di protezione dei testimoni dalla normativa prevista per i pentiti che trae origine dal sistema giuridico anglo-americano. Quest’ultima non persegue lo scopo di proteggere i testimoni, bensì mira esclusivamente a facilitare la ricerca della verità e costituisce una vera e propria regolamentazione della commisurazione della pena. In effetti, si tenta di convincere degli imputati a deporre contro altri imputati, garantendo loro l’impunità o altri vantaggi procedurali. Le misure di protezione dei testimoni diventano tuttavia una premessa indispensabile della normativa relativa ai pentiti e della deposizione, se i testimoni si espongono al pericolo di atti di vendetta85. L’introduzione di una normativa relativa ai pentiti che preveda una loro possibile impunità, è stata esaminata nell’ambito dell’unificazione della procedura penale svizzera. Essa è stata tuttavia respinta a causa di forti dubbi circa la compatibilità con i principi dello Stato di diritto e perché nella prassi giuridica svizzera non se ne è constatata una necessità concreta86. Bisogna considerare che il diritto vigente prevede già degli incentivi alla collaborazione. Infatti, secondo l’articolo 260ter CP, il giudice può attenuare la pena se l’autore di un reato si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività di un’organizzazione87. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la cooperazione di un imputato in generale comporta un attenuamento della pena. Come nella normativa relativa ai pentiti, l’incentivo dell’attenuamento della pena produce effetti solo in combinazione con misure di protezione extraprocedurale, vale a dire unicamente se lo Stato è in grado di offrire anche una protezione adeguata al testimone che collaborando si espone a dei pericoli.

2.2 Situazione di partenza

2.2.1 Situazione giuridica

Nell’ambito del diritto penale civile non vi sono né a livello federale né a livello cantonale norme giuridiche che disciplinino in modo specifico ed esaustivo le condizioni e l’applicazione di misure di protezione extraprocedurale o di veri e propri programmi di protezione dei testimoni.

85In Europa hanno introdotto una normativa relativa ai pentiti la Germania e l’Italia. La

Germania l’ha abrogata nel 1999 perché non ha dato i risultati sperati e perché è stata applicata molto raramente. Nel 2007 il Governo federale ha tuttavia deciso di reintrodurre una norma di commisurazione della pena concepita come una normativa sui pentiti: se gli autori di reati contribuiscono a chiarire o impedire reati, i giudici dovranno attenuare la pena o non pronunciarne alcuna. La normativa prevede delle limitazioni in casi particolarmente gravi, come l’omicidio, per i quali l’ergastolo è l’unica pena ipotizzabile. In tale ambito, la pena per un pentito può essere comunque ridotta a dieci anni. È inoltre possibile l’impunità, in casi speciali e a condizioni complesse. Essa è ammessa solo nei casi in

cui l’ergastolo non sia neppure teoricamente ipotizzabile e in cui l’autore del reato, nel caso concreto, senza attenuazione della pena, non meriterebbe una condanna superiore ai tre anni. Secondo il disegno di legge, il giudice è libero di decidere di negare un’attenuazione della pena qualora la colpa del pentito sia particolarmente grave, cfr. comunicato stampa del Ministero federale della giustizia tedesco del 16 maggio 2007, disponibile sul sito Internet www.bmj.de.

86 Cfr. «De 29 à l’unité», Concept d’un code de procédure pénale fédéral, Rapport de la Commission d’experts, DFJP, juin 2001, pagg. 53 segg.

87 In Austria un disciplinamento simile è designato come «oleine Kronzeugenregelung», cfr. art. 41a del codice penale austriaco.