Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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Senza queste basi legali i servizi pubblici e privati non possono essere obbligati a cooperare. In mancanza di un’istituzionalizzazione anche le possibilità di adottare misure di protezione meno estese (p. es. consulenza sul modo di comportarsi, protezione di persone o di edifici, sistemazione in un luogo sicuro) non possono oltrepassare certi limiti a causa della scarsità di risorse.
Coordinamento nazionale difficile: per raggiungere l’obiettivo è necessario che i servizi coinvolti agiscano in modo coordinato e strutturato, in particolare anche a causa delle dimensioni ridotte della Svizzera e delle sue strutture federaliste. Una stretta collaborazione tra le autorità di giustizia e polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ma anche con altre istituzioni o uffici pubblici (p. es. autorità degli stranieri, servizi sociali e specializzati) riveste un ruolo importante ai fini della protezione dei testimoni. La mancanza di norme sulla competenza e sulle responsabilità rende più difficoltosa la cooperazione tra i servizi coinvolti.
Coordinamento internazionale difficile: una stretta cooperazione internazionale è importante, poiché in casi di pericolo estremo la Svizzera è troppo piccola per garantire da sola la sicurezza del testimone. Se necessario, le persone che hanno bisogno di protezione potrebbero essere trasferite all’estero temporaneamente o per un periodo più lungo. La mancanza di basi legali e di un servizio incaricato specificatamente dei compiti di protezione dei testimoni rende più difficile o impossibile94 la cooperazione internazionale.
2.2.3 Conseguenze delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per la protezione dei testimoni
2.2.3.1 Trattamento dei dati da parte dell’amministrazione
Per prevenire le minacce, la persona da proteggere va innanzitutto separata dall’ambiente in cui vive al momento e trasferita altrove. L’obiettivo è di isolarla in modo assoluto, così che chi la minaccia non possa avvicinarla. Se il trasferimento non costituisce una misura provvisoria ma la persona deve stabilirsi definitivamente altrove, essa deve essere integrata nella vita quotidiana e quindi anche nel sistema sociale e amministrativo.
In condizioni normali, una persona deve presentarsi presso una serie di uffici pubblici e privati. A livello comunale, vanno notificati al controllo abitanti l’arrivo e la partenza e ha luogo l’iscrizione nel registro fiscale. A seconda della specifica situazione personale e anche delle esigenze del soggetto da proteggere, sono necessari altri contatti con le autorità, ad esempio con l’ufficio AVS-AI o quello per l’assistenza sociale. Eventuali variazioni nello stato civile vanno comunicate all’ufficio competente, un nuovo permesso di condurre va richiesto all’ufficio cantonale della circolazione stradale, il prolungamento di un permesso di soggiorno presso l’Ufficio cantonale degli stranieri ecc.
94 La cooperazione internazionale si basa sul principio della reciprocità. Molti Paesi però, a causa della complessità della materia riguardante la protezione dei testimoni, affidano i propri testimoni solo a Paesi che dispongono di un servizio di protezione dei testimoni, dotato della relativa esperienza e delle conoscenze necessarie.