Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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extraprocedurale dei testimoni in modo unitario per i procedimenti federali e quelli cantonali102.
2.5 Diritto comparato
Non esiste un accordo multilaterale che disciplini il trasferimento del domicilio di testimoni e la cooperazione internazionale in materia di protezione dei testimoni in generale. Per contro, a livello internazionale esistono numerose raccomandazioni non vincolanti e rapporti sulla creazione dei presupposti a livello amministrativo e giuridico per lo svolgimento di programmi di protezione dei testimoni.
2.5.1 Aspetti generali
Le prime norme e pratiche in materia di protezione extraprocedurale dei testimoni in Europa risalgono a meno di vent’anni fa (Italia, 1991, per i collaboratori di giustizia, i cosiddetti pentiti). Lo sviluppo di programmi di polizia per la protezione dei testimoni in Europa è scaturita, come era accaduto anche prima negli Stati Uniti, dal rafforzamento del perseguimento penale della criminalità organizzata. In seguito alla constatazione che i reati commessi dalle organizzazioni criminali sono difficilmente dimostrabili senza l’aiuto di testimoni e informatori in grado di fornire informazioni dirette, all’estero sono state adottate ampie misure di protezione e introdotte strutture specifiche, vale a dire servizi speciali, per l’adempimento dei compiti di protezione103. I rapporti sulla situazione e le statistiche annuali, ad esempio quelle della Germania, confermano l’efficacia della protezione dei testimoni nel perseguimento penale della criminalità organizzata e del terrorismo. Oggi la maggior parte degli Stati dell’UE, tra cui anche Paesi simili alla Svizzera per dimensioni e numero di abitanti, svolgono programmi di protezione dei testimoni104. In alcuni Paesi, i programmi di protezione dei testimoni sono disciplinati da leggi speciali, in altri no. Determinati Paesi ritengono che la protezione dei testimoni sia innanzitutto un compito della polizia105, mentre altri attribuiscono un ruolo fondamentale al potere giudiziario e ai ministeri106. In alcuni Paesi esiste un unico programma nazionale di protezione dei testimoni mentre altri, soprattutto di grandi dimensioni, dispongono di vari programmi a livello regionale. La misura più incisiva, quella dell’identità fittizia, esiste nella maggioranza dei Paesi che svolgono programmi di protezione dei testimoni. Alcuni di essi consentono di cambiare identità in modo che l’individuo
102Documento della CCDPG del 9 aprile 2008.
103Cfr. ONU, Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings invol-
ving organized crime, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2008, pag. 93; Buggisch Walter, Zeugenbedrohung und Zeugenschutz in Deutschland und den USA,
Berlino 2001, 303, e i dati sui singoli Paesi nella perizia Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbrechen del 16.12.2005, dell’Istituto svizzero di diritto comparato parere 05-161.
104 p. es.: Germania, Francia, Italia, Austria, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Inghilterra, Norvegia, Svezia.
105 Le decisioni spettano al Servizio di protezione dei testimoni o al capo della polizia nei seguenti Paesi: Germania, Austria, Francia, Scozia, Inghilterra, Norvegia, Polonia, Lituania, Slovacchia, Australia e Canada.
106 Nei Paesi Bassi decide il Board of Procurator Generals, in Belgio e Italia una commissione speciale.