Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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precedente non esista più. In altri Stati la nuova identità costituisce un’identità fittizia temporanea e l’interessato conserva l’identità originale107.

Nella pratica, i Paesi si scambiano a livello informale esperienze concernenti il disciplinamento della protezione dei testimoni e si orientano ai principi elaborati da Europol e dal Consiglio d’Europa108. A prescindere dalle differenze tra i sistemi giuridici e gli elementi di base della struttura amministrativa degli Stati membri di tali organizzazioni, vi sono delle analogie nelle regolamentazioni della protezione dei testimoni, introdotte negli ultimi anni109:

1. il programma di protezione dei testimoni è incentrato su un numero relativa-

mente contenuto di testimoni chiave, disposti a collaborare con gli organi di perseguimento penale110;

2. come mezzo estremo di garanzia della sicurezza, si adottano le misure di trasfe-

rimento del domicilio e dell’identità fittizia. I criteri applicati per adottare una tale misura sono la tipologia del reato, l’entità della minaccia, l’idoneità del testimone e il suo consenso a collaborare rispettando le condizioni111.

2.5.2 ONU

Non esiste una normativa ONU a se stante, vincolante o meno, che tratti unicamente la protezione dei testimoni. Tuttavia negli ultimi anni, nelle Convenzioni delle Nazioni Unite, si tende a fare riferimento alla protezione dei testimoni (p. es. nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale UNTOC, 2001112 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione UNCAC, 2003)113. Nelle convenzioni si sollecitano gli Stati firmatari ad adottare, in conformità con l’ordinamento giuridico nazionale e nei limiti delle loro possibilità, misure idonee per proteggere efficacemente i testimoni che depongono su reati penali contemplati dalle Convenzioni. Per aiutare gli Stati membri dell’ONU ad attuare la convenzione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) nel 2005 ha cominciato a elaborare delle linee guida sulla protezione dei testimoni. A tal fine sono stati consultati oltre 60 Stati membri e organizzazioni internazionali come Europol, Eurojust, la Corte penale internazionale, il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Interpol, il SECI, ossia il Centro regionale per l’Europa sudorientale, la

107p. es. in Germania e in Austria.

108Cfr. n. 2.5.4 e 2.5.5.

109Documento di lavoro della Commissione incaricata di verificare la fattibilità di una

normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, COM(2007)693 del 13.11.2007, p. 9. Anche l’ONU, nel rapporto del 2008, ha constatato le analogie in relazione ai punti citati, malgrado le differenze geografiche, a livello di si-

stema giuridico e di sviluppo sociale ed economico, cfr. ONU, Good practices, pagg. 93 e segg.

110 La maggioranza dei testimoni sono coinvolti nel reato e sono pronti a collaborare con la giustizia e a passare dall’altra parte.

111 La gravità della minaccia e del reato costituiscono per l’ONU i criteri principali di ammissione. A essi si affianca l’importanza della deposizione del testimone ai fini del procedimento, il suo consenso e la sua idoneità dal punto di vista psichico, mentale e medico cfr. ONU, Good Practices, cap. X.D. Admission criteria, p. 95.

112 Art. 24: protezione dei testimoni.

113 Art. 32: protezione dei testimoni, dei periti e delle parti lese.