Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5.4 UE
2.5.4.1 Aspetti generali
Gli strumenti vigenti dell’UE, ossia la Risoluzione relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale (1995)118 e la Risoluzione relativa ai collaboratori di giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale (1996)119, non sono giuridicamente vincolanti e il loro campo di applicazione risulta limitato dal fatto che si concentrano unicamente sull’ambito della criminalità organizzata. Negli atti giuridici vincolanti, come la Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo120 e la Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale121, prevedono, fra l’altro, la possibilità di una riduzione della pena in cambio di informazioni, come pure il diritto della vittima di essere protetta122.
Nel 2007, la Commissione UE ha verificato la fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, giungendo tra l’altro alle seguenti conclusioni123:
- le grandi differenze tra le legislazioni in materia penale degli Stati membri
pregiudicano l’efficacia della cooperazione nella lotta alle organizzazioni malavitose, spesso molto sofisticate;
- la cooperazione transfrontaliera per la protezione dei testimoni è particolarmen-
te difficoltosa con i Paesi che non dispongono di strumenti legislativi e/o di strutture amministrative apposite e neppure di programmi di protezione, pur svolgendo attività di questo tipo nei loro territori e per i loro cittadini;
- sempre più spesso, Paesi che hanno difficoltà pratiche dovute alle loro caratte-
ristiche geografiche (territorio di dimensioni ridotte) o demografiche (forte densità di popolazione) e Paesi particolarmente colpiti dalle organizzazioni criminali, sono costretti a trasferire le persone protette in altre località all'estero.
Secondo la Commissione è certamente possibile introdurre a livello dell’UE un sistema armonizzato di protezione dei testimoni, basato su standard minimi unitari e vincolanti, che tengano conto degli strumenti giuridici e delle prassi esistenti. Tuttavia, poiché la protezione dei testimoni è un settore complesso, caratterizzato da una serie di aspetti sensibili e complicati (p. es. specialmente nell’ambito dell’identità fittizia), sono necessari altri studi per trovare soluzioni accettabili per una cooperazione europea finalizzata alla protezione dei testimoni. Occorre inoltre valutare attentamente gli strumenti più recenti, ad esempio la biometria, che incidono sulla protezione dei testimoni.
2.5.4.2 Aspetti particolari concernenti Europol
Europol (Ufficio europeo di polizia) è l’autorità europea di polizia con sede all’Aia. Si tratta di un’agenzia indipendente dell’Unione europea, che opera nell’ambito
118 GU C 327 del 7.12.1995, pag. 5.
119 GU C 10 dell’11.1.1997, pag. 1.
120 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3, art. 6.
121 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1, art. 8.
122 COM (2007) 693 del 13.11.2007.
123 COM (2007) 693 del 13.11.2007, pagg. 6 e seg.