Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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Sierra Leone Special Court, UNAFEI114 e UNICRI115. Nel gennaio del 2008, a Vienna, sono state infine varate le «Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime», che tracciano un quadro esaustivo delle misure esistenti per la protezione dei testimoni e propongono opzioni pratiche per adeguare e integrare la protezione dei testimoni nel sistema giuridico, svolgere le operazioni e tenere conto delle speciali condizioni sociali, politiche ed economiche degli Stati membri dell’ONU.

Nelle Good Practices, l’ONU raccomanda che le leggi sanciscano perlomeno le possibili misure di protezione, i criteri di ammissione nel programma, il procedimento da applicare, l’autorità necessaria per mettere in pratica il programma, le ragioni che comportano la fine del programma, i diritti e i doveri delle parti e la riservatezza dei processi.116

Dato che per trasferire i testimoni all’estero occorre la cooperazione internazionale, l’ONU raccomanda, per promuovere gli scambi, un’armonizzazione delle basi legali e procedimenti semplificati di ammissione.

2.5.3 Tribunali penali internazionali

Il diritto penale internazionale non fornisce alcuna definizione di testimone e non indica quanta protezione un testimone possa attendersi di ricevere nel quadro di un procedimento penale. L'esperienza maturata nell'ambito dei procedimenti penali dinanzi a tribunali internazionali come il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) o la Corte penale internazionale (ICC) ha tuttavia mostrato che è attribuita particolare attenzione alla protezione delle persone minacciate le cui dichiarazioni sono di interesse pubblico. La sicurezza dei testimoni prima, durante e dopo un procedimento penale figura tra le priorità dei tribunali penali internazionali. Per garantire tale sicurezza, i tribunali concludono, anche con degli Stati, cosiddetti accordi di rilocalizzazione. Si tratta solitamente di convenzioni quadro in cui gli Stati interessati si impegnano a esaminare nel singolo caso la possibilità di accogliere testimoni minacciati e le loro famiglie secondo determinate modalità. Tali accordi stabiliscono anche un numero massimo di persone che lo Stato è di principio disposto ad accogliere, lasciandogli tuttavia la possibilità di rifiutarsi se lo ritiene necessario. Maggiore è il numero di accordi di rilocalizzazione conclusi con gli Stati, più è facile trovare una soluzione adeguata nel singolo caso. Tale compito è dunque ripartito più equamente e offre ai testimoni la maggiore protezione possibile. L'esistenza di strutture istituzionalizzate di protezione dei testimoni non è una condizione per accogliere testimoni ma è considerato un vantaggio.

In tale contesto, i tribunali penali internazionali hanno chiesto anche alla Svizzera se è disposta a concludere accordi di rilocalizzazione. Le Commissioni della politica estera delle due Camere saranno informate in caso di conclusione di un accordo confidenziale117.

114 The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

115 The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.

116 ONU, Good Practices, cap. V.B., pag. 44.

117 Cfr. la risposta del Consiglio federale del 21.9.2007 al postulato Somaruga, 07.3329, Protezione dei testimoni e dei familiari delle persone che hanno collaborato con la giustizia penale internazionale.