Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Europol ha il compito di coordinare il lavoro delle autorità nazionali di polizia europee nel campo della criminalità organizzata internazionale e di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia nazionali.

Nel 2000 è stata creata una rete europea di collegamento coordinata da Europol che, seppur senza un mandato vero e proprio, riunisce su base volontaria i capi delle unità specializzate nella protezione dei testimoni. Col passare degli anni la rete è diventata una struttura professionale di dimensione mondiale, attiva in tutti i continenti124. Le sue riunioni fungono da piattaforma per scambiare informazioni e definire orientamenti, ma non contemplano attività operative125.

Sulla base delle discussioni in seno alla rete Europol sono stati redatte e distribuite due Linee guida dell'UE. Il primo documento (Basic principles of European Union police cooperation in the field of Witness Protection) tratta i principi fondamentali della cooperazione di polizia dell’Unione europea nel settore della protezione dei testimoni e riguarda principalmente il trasferimento internazionale dei testimoni. Il secondo (Common Criteria for taking a witness into a Protection Programme) definisce i criteri comuni per inserire un testimone in un programma di protezione, ossia l'insieme dei criteri applicabili affinché un testimone benefici di un programma di protezione.

2.5.5 Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa si occupa della problematica della protezione dei testimoni sin dalla metà degli anni Novanta e ha anche espresso delle raccomandazioni in merito: nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del 10 settembre 1997 sull’intimidazione dei testimoni e i diritti alla difesa126 e del 20 aprile 2005 sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia127, si fa riferimento a una serie di situazioni diverse, in cui i testimoni possono avere bisogno di protezione. Le raccomandazioni comprendono definizioni, principi per l’attività di protezione dei testimoni e criteri sull’ammissione di persone nei programmi di protezione dei testimoni.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, dal canto suo, fornito un contributo importante per quanto concerne le misure di protezione procedurali, in particolare nella sentenza sull’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto a un processo equo). Vanno inoltre citate una serie di ulteriori raccomandazioni del Consiglio d’Europa128, che contengono disposizioni di protezione pertinenti.

124La rete consta dei capi delle unità specializzate nella protezione dei testimoni e/o dei

referenti nazionali dei 27 Paesi dell'UE, di 10 Paesi europei non appartenenti all'UE, di 7 osservatori di Paesi extraeuropei e di 12 organizzazioni internazionali attive nel settore.125 COM (2007) 693 del 13.11.2007, pagg. 6 e segg.

126 Recommendation No. R (97) 13 of the Committee of Ministers to Member States concerning Intimidation of Witnesses and the Rights of the Defence.

127 Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice and explanatory memorandum, Strasburgo, 2005.

128 Raccomandazione Rec (2001) 11 relativa ai principi guida per la lotta al crimine organizzato; Raccomandazione 1325 (1997) concernente la tratta delle donne e la prostituzione forzata negli Stati membri del Consiglio d’Europa; Raccomandazione R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale; convenzione penale sulla corruzione (n.: 173 del 27.1.1999.).