Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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interni (Bundesministerium des Inneren, BMI) e fa parte dell’Ufficio federale anticrimine (Bundeskriminalamt) e più precisamente della Sezione dei servizi di assistenza della polizia giudiziaria (Abteilung Kriminalpolizeiliche Assistenzdienste)133. L’Austria non dispone di una legge specifica in materia di protezione dei testimoni. L’attività dell’ufficio è legittimata dal compito di protezione delle persone che possono fornire informazioni su un attacco pericoloso o un’organizzazione criminale e che quindi sono in particolare pericolo. Tale compito è sancito dall’articolo 22 capoverso 1 numero 5 della legge austriaca sulla polizia di sicurezza (Sicherheitspolizeigesetz, SPG)134, e prevede, in via eccezionale, la possibilità di una riduzione della pena si sensi dell’articolo 41a del Codice penale austriaco135 per persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nel campo della criminalità organizzata.
Nella pratica, l’ammissione nel programma di protezione dei testimoni del Ministero federale degli interni è possibile se vi sono motivi per ritenere che una persona che, con indicazioni utili, contribuisca o abbia contribuito a far luce su reati, soprattutto nell’ambito della criminalità organizzata, sia esposta al rischio di attacchi pericolosi per la sua vita, salute, libertà, identità o della rovina della sua esistenza economica136. Un’altra condizione è l’attendibilità e l’idoneità della persona da proteggere, che deve essere in grado di comprendere gli obblighi relativi alla sicurezza e di agire di conseguenza. Il responsabile del servizio di protezione dei testimoni può disporre le necessarie misure di protezione. La persona da proteggere e gli impiegati dell’ufficio possono essere provvisti di un’identità fittizia. L’obbligo delle autorità di rilasciare documenti su richiesta del Ministero degli interni è sancito dall’articolo 54a della legge sulla polizia di sicurezza (SPG).
Le persone che non sono ammesse nel programma di protezione del Ministero degli interni vanno protette, in caso di bisogno, dalle polizie dei Länder (regioni).
2.5.6.3 Italia
L’Italia è stato il primo Paese europeo a disciplinare la protezione dei testimoni. La prima legge, numero 82/1991, entrata in vigore il 15 marzo 1991, prevedeva particolari misure di protezione per i collaboratori di giustizia (una nuova identità, il trasferimento, il sostegno finanziario e il sostegno alla reintegrazione sociale). Le misure speciali di protezione sono possibili per i coimputati che collaborano e i testimoni le cui deposizioni sono utilizzate ai fini del procedimento penale. La decisione sull’attuazione delle misure di protezione viene presa, su richiesta del pubblico ministero, da una commissione interdisciplinare, che valuta anche il pericolo acuto e
133Questa sezione comprende anche la sorveglianza, l’inchiesta mascherata, la criminalità
informatica e le ricerche; cfr. il sito Internet accessibile al pubblico: http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_5/Buero_5_4.aspx
134 Legge federale sull’organizzazione dell’amministrazione della sicurezza e l’adempimento delle funzioni di polizia di sicurezza (Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei, Sicherheitspolizeigesetz, SPG), BGBl. n. 566/1991.
135 Legge federale del 23 gennaio 1974 sulle azioni sanzionate con pene giudiziarie Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (codice penale - Strafgesetzbuch, StGB), BGBl n. 1974/60.
136 Cfr. le spiegazioni sulla sottoscrizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. 1565 allegati del programma di legislatura XXII, trattati internazionali, p. 21.