Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
3.8 Capitolo 8: Disposizioni conclusive
Art. 36 Modifiche del diritto vigente
1. Legge sugli stranieri del 16 dicembre 2005
Art. 30: Una premessa importante è il soggiorno regolamentato degli stranieri. Due sono sostanzialmente le possibili situazioni: 1. uno straniero è un testimone importante in un procedimento penale svizzero e soddisfa i requisiti per l’ammissione in un programma di protezione dei testimoni; 2. uno straniero è stato ammesso in un programma di protezione dei testimoni di un altro Paese o di un tribunale penale internazionale e per ragioni di sicurezza deve essere sistemato in Svizzera.
Dal punto di vista del perseguimento penale e della protezione dei testimoni sarebbe necessario che lo straniero possa ottenere, se non ne possiede già uno, un titolo di soggiorno valido per la durata del programma di protezione dei testimoni (e quindi anche dopo la fine del procedimento penale, se la minaccia persiste). Questa nuova disposizione si riallaccia all’articolo 30 capoverso 1 lettera e LStr., secondo cui si può derogare alle usuali condizioni di ammissione quando si regolarizza il soggiorno di testimoni della tratta di esseri umani. Il soggiorno deve essere possibile per la durata del perseguimento penale ma anche dopo la sua conclusione, fintanto che, a causa della minaccia, la persona fa parte di un programma di protezione di testimoni.
2. Codice penale del 21 dicembre 1937
Art. 317bis cpv. 3: così come per il settore delle inchieste mascherate, la disposizione statuisce ai capoversi 1 e 2 che le persone che, nel quadro della legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni e su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, allestiscono e modificano documenti e anche coloro che utilizzano tali documenti, non sono punibili ai sensi degli articoli 251, 252, 255 e 317.
Art. 367 cpv. 2 lettera k e cpv. 4: gli adeguamenti consentono al Servizio di protezione dei testimoni, di accedere mediante una procedura di richiamo ai dati personali concernenti le condanne e i procedimenti penali pendenti (VOSTRA) per adempiere i suoi compiti. Lo scopo della consultazione finalizzata all’esecuzione dei compiti è precisato dall’articolo 9 della legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.
3. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9 cpv. 1 lett. j e art. 9 cpv. 2 lett. j: le disposizioni aggiunte consentono al Servizio di protezione dei testimoni di accedere, mediante una procedura di richiamo e per adempiere i suoi compiti, ai dati del settore degli stranieri dell’UFM, trattati da quest’ultimo o su suo incarico. Lo scopo della consultazione finalizzata all’esecuzione dei compiti è precisato dall’articolo 9 della legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.