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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 10

Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci

1. Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da un Paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione di entrata a fini di sicurezza (di seguito

"dichiarazione sommaria di entrata"), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di Paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita a fini di sicurezza (di seguito "dichiarazione sommaria di uscita"), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale

territorio.

3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell'introduzione delle merci sul territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.

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