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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 7

Orari d'apertura dei posti di frontiera

1. Quando il volume del traffico lo giustifica, le parti contraenti provvedono affinché:

(a) posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire

che:

─ l'attraversamento delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i

corrispondenti controlli e formalità per le merci in regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nei casi in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie o per la protezione degli animali;

─ i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se tali giorni sono festivi;

(b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportati con aeromobili, gli orari di cui alla lettera a),

secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con la possibilità di prevedere frazionamenti o ampliamenti.

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