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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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2. Quando diversi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze di una stessa zona frontaliera, le parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe al paragrafo 1 per taluni di essi, a condizione che gli altri posti ubicati nella stessa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.
3. Per i posti di frontiera e gli uffici doganali e i servizi di cui al paragrafo 1, e alle condizioni fissate dalle parti contraenti, le competenti autorità prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori degli orari di apertura, su richiesta specifica e
giustificata presentata durante gli orari di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi.
ARTICOLO 8
Corsie di passaggio rapido
Le parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, ai veicoli che circolano a vuoto nonché alle altre merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.
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