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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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CAPITOLO III
MISURE DOGANALI DI SICUREZZA
ARTICOLO 9
Disposizioni generali in materia di sicurezza
1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.
3. Prima di concludere un accordo con un Paese terzo nei settori disciplinati dal presente capitolo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il presente accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capitolo.
CH/CE/it 14