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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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CAPITOLO IV

COOPERAZIONE

ARTICOLO 15

Collaborazione tra le amministrazioni

1. Al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere, le parti contraenti adottano le misure necessarie a sviluppare la cooperazione tanto a livello nazionale, che regionale o locale, tra le autorità incaricate dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di tali frontiere.

2. Le parti contraenti, ciascuna secondo le proprie competenze, si adoperano affinché le persone che partecipano ad uno scambio nell'ambito del presente accordo possano informare rapidamente le autorità competenti delle difficoltà eventualmente incontrate nell'attraversamento di una frontiera.

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