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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 16
Notifica di nuovi controlli e formalità diverse
dalle misure doganali di sicurezza di cui al capitolo III
Qualora una parte contraente intenda applicare un nuovo controllo o una nuova formalità in un ambito diverso da quello disciplinato dal capitolo III, essa ne informa l'altra parte contraente.
La parte contraente interessata si adopera affinché le misure adottate al fine di agevolare
l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di tali nuovi controlli o formalità.
ARTICOLO 17
Fluidità del traffico
1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro corretta esecuzione. Al tal fine, esse organizzano gli orari di intervento dei servizi incaricati di effettuare i controlli e di espletare le formalità, l'organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nel susseguirsi del traffico.
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