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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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2. ciascuna parte contraente definisce a tal fine un quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.

3. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

4. Le parti contraenti collaborano al fine di:

─ scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e

l'efficacia dei controlli doganali di sicurezza e

─ definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi

comuni e settori di controllo prioritari comuni, nonché instaurare un sistema elettronico per l'attuazione di tale gestione comune dei rischi.

5. Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

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