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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 13
Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza
1. Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente capitolo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:
─ una valutazione periodica dell'attuazione del presente capitolo, in particolare dell'equivalenza
delle misure doganali di sicurezza;
─ un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio
conseguirne gli obiettivi;
─ l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle
procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
CH/CE/it 21