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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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2. L'assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il Paese al quale è chiesta ritiene che possa mettere a repentaglio la propria sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali o possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3. Qualora l'assistenza sia sospesa o rifiutata, la decisione ed i relativi motivi devono essere comunicati senza indugio al Paese richiedente.

4. Qualora le autorità doganali di un Paese chiedano un genere di assistenza che esse stesse non sarebbero in grado di fornire, sono tenute ad indicarlo nella domanda. Le autorità doganali

interpellate hanno facoltà di accogliere o respingere tale richiesta.

5. Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per gli scopi del presente accordo e ad esse è riconosciuta dal Paese ricevente la stessa tutela di cui godono le informazioni dello stesso genere in base alla normativa nazionale di detto Paese. Tali

informazioni possono essere utilizzate per altri scopi unicamente previo consenso scritto

dell'autorità doganale che le ha fornite e fatte salve le restrizioni stabilite da tale autorità.

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