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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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2. Le autorità competenti dei Paesi sul cui territorio si sono verificate gravi perturbazioni nel trasporto delle merci, tali da compromettere gli obiettivi di agevolazione e di accelerazione del passaggio delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti degli altri paesi

interessati da dette perturbazioni.

3. Le autorità competenti di ciascuno dei Paesi interessati adottano senza indugio le misure atte a garantire quanto più possibile la fluidità del traffico. Dette misure sono notificate al comitato misto, che, se del caso, si riunisce con urgenza, su richiesta di una delle parti contraenti, per discutere delle misure in oggetto.

ARTICOLO 18

Assistenza amministrativa

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi fra le parti contraenti e di facilitare l'accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei Paesi interessati, su richiesta oppure di propria iniziativa, se ritengono di farlo nell'interesse dell'altra parte contraente, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso (ivi comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) utili ad una corretta esecuzione del presente accordo.

CH/CE/it 26