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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 28

Revisione

Qualora una parte contraente intenda rivedere il presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine all'altra parte contraente. La revisione ha effetto dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

ARTICOLO 29

Misure di riequilibrio

1. Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo III del presente accordo, qualora constati che l'altra parte contraente non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

CH/CE/it 35