Progetto

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 30

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni

all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di

preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

ARTICOLO 31

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica all'altra parte. L'accordo cessa di avere effetto dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.

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