Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 32Fedlex · Progetto
4. Le modifiche del capitolo III, necessarie per tener conto dello sviluppo della pertinente normativa comunitaria per quanto riguarda le materie contenute in tale capitolo, sono concordate quanto prima al fine di consentire che siano applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.
Qualora una decisione non possa essere adottata in modo tale da consentire un'applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all'approvazione delle parti contraenti sono applicate in via provvisoria ove possibile, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.
5. Le parti contraenti cooperano durante la fase d'informazione e di consultazione al fine di agevolare, alla fine del procedimento, l'adozione di una decisione nel comitato misto.
ARTICOLO 23
Partecipazione al comitato del codice doganale
La Comunità garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la
Commissione europea nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al capitolo III.
CH/CE/it 32