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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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3. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano su base provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1° luglio 2009 o da una data successiva concordata tra di loro.

4. A decorrere dall'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci del 21 novembre 1990.

ARTICOLO 34

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese,

romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

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