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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l'adozione di dette misure.
2. Qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché non sono state concordate le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 4, una parte contraente può sospendere l'applicazione delle disposizioni del capitolo III a decorrere dalla data di applicazione della pertinente normativa comunitaria, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo avere esaminato le modalità intese a mantenere l'applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.
3. La portata e la durata delle misure citate sono limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure e, se del caso, decidere di sottoporre la controversia in materia ad arbitrato, conformemente alla procedura di cui all'allegato III. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle
corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.
CH/CE/it 36