Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 22
Evoluzione del diritto
1. Non appena la Comunità elabora una nuova normativa in un ambito disciplinato dal
capitolo III, essa sollecita, a livello informale, il parere di esperti svizzeri, allo stesso modo con cui chiede il parere di esperti degli Stati membri.
2. Quando la Commissione europea presenta la proposta agli Stati membri o al Consiglio dell'Unione europea, ne invia copia alla Svizzera.
Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell'ambito del comitato misto.
3. Le parti contraenti si consultano di nuovo nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l'adozione dell'atto comunitario in un processo continuo
d'informazione e di consultazione.
CH/CE/it 31